Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Se non sei soddisfatto rispetto a un contratto o a un servizio assicurativo ricevuto oppure sulla gestione di un sinistro, puoi presentare un reclamo formale alla nostra Compagnia presso:


Incontra Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Indirizzo di posta elettronica: reclami.incontra.assicurazioni@allianz.it


Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente/assicurato di polizza.


Se l’esito del reclamo non ti soddisfa, o non hai ricevuto riscontro nel termine massimo di 45 giorni, puoi rivolgerti ad IVASS, Servizio Tutela del Consumatore,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42133.1 – fax 06.42133206 –
PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it
I reclami indirizzati per iscritto ad IVASS devono contenere:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

A tal fine puoi utilizzare l'apposito modello di presentazione dei reclami collegandoti al sito IVASS.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.


Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

  • procedimento di mediazione negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 e in vigore dal 20.09.2013; il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di contratti assicurativi (escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti); a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
  • procedura di negoziazione assistita, ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante stipulazione tra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
  • procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it);
  • procedura di arbitrato ove prevista nel contratto.

Clicca qui per consultare il Rendiconto Annuale sulla nostra attività' di gestione dei reclami.