Incontra Assicurazioni ha aderito all’accordo stipulato tra ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) e alcune importanti Associazioni dei Consumatori per una rapida risoluzione delle controversie in materia di risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli: la conciliazione paritetica è infatti un sistema semplice e rapido per risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. Auto senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Quando si attiva la conciliazione paritetica
La conciliazione può essere attivata per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro.
Puoi attivare la conciliazione paritetica se:
*Per il danno al veicolo e a cose:
- 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’impresa della richiesta di risarcimento, nel caso di presentazione della richiesta con allegato modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente (CAI) compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i conducenti.
- 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’impresa della richiesta di risarcimento (in assenza di modulo CAI a firma congiunta).
Per il danno alla persona:
- 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista, in particolare la certificazione medica da cui risulti possibile effettuare la valutazione delle conseguenze della lesione.
Inoltre:
Come si attiva la conciliazione paritetica
Per accedere alla procedura, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (vedi elenco sotto riportato), che ti fornirà le informazioni necessarie e, qualora sussistano le condizioni previste dall’accordo, ti farà compilare e sottoscrivere uno specifico modulo per attivare la richiesta di conciliazione.
Tale procedura non comporta costi a tuo carico fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferirai il mandato.
Come funziona la conciliazione paritetica
Ricevuta la tua domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le tue ragioni e valuta la fondatezza della richiesta.
Se l’Associazione ritiene fondata la tua richiesta:
Ti ricordiamo, infine, che maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sui siti delle Associazioni dei consumatori aderenti all’accordo qui di seguito riportati nonché sul sito dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici www.ania.it.
Elenco delle Associazioni dei consumatori
ACU www.associazioneacu.org
ADICONSUM www.adiconsum.it
ADOC www.adocnazionale.it
ALTROCONSUMO www.altroconsumo.it
ASSOUTENTI www.assoutenti.it
ASSOCONSUM www.asso-consum.it
CASA DEL CONSUMATORE www.casadelconsumatore.it
CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI www.centroconsumatori.it
CITTADINANZA ATTIVA www.cittadinanzattiva.it
CODACONS www.codacons.it
CODICI www.codici.org
CONFCONSUMATORI www.confconsumatori.com
FEDERCONSUMATORI www.federconsumatori.it
LEGA CONSUMATORI www.legaconsumatori.it
MOVIMENTO CONSUMATORI www.movimentoconsumatori.it
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO www.difesadelcittadino.it
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI www.consumatori.it
Nel caso di incidente stradale con la compilazione del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente, di seguito chiamato CAI, chiami immediatamente il numero verde 800.905.346 e segua le istruzioni dell'operatore sulle modalità di svolgimento della liquidazione dei danni.
Ricordiamo che per Legge ha l’obbligo di denunciare nel più breve tempo e nel modo più completo possibile al Suo assicuratore il sinistro che è occorso, anche a torto e indichiamo le modalità che dovrà seguire:
Ricordi che la mancata presentazione della denuncia può comportare il diritto della Compagnia di Assicurazione di rivalersi in tutto o in parte nei Suoi confronti per il danno risarcito, qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio economico alla stessa Compagnia di Assicurazione.
Rispetto a tutte le informazioni richieste dal Modulo Blu (CAI) deve almeno riportare i seguenti dati essenziali:
Per i sinistri accaduti dal 1 febbraio 2007 è in vigore la nuova Procedura di Risarcimento Diretto.
Cosa è il Risarcimento Diretto
Il Risarcimento Diretto è la nuova procedura di risarcimento assicurativo che dal 1 febbraio 2007, in caso di incidente stradale, consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. In pratica, l’assicurato danneggiato, non responsabile o parzialmente responsabile, dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, nei casi previsti delle Normative, alla propria Compagnia di Assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro. La propria Compagnia di Assicurazione, una volta accertata la sua totale o parziale ragione, gli risarcirà i danni subiti, nei limiti previsti dalle Normative.
Quando si applica
La procedura è rivolta agli assicurati di veicoli a motore identificati che siano venuti a collisione, compreso ciclomotori e quadricicli leggeri purchè dotati della nuova targatura ai sensi del D.P.R- n° 150 del 6/3/2006 in vigore dal 14 luglio 2006.
Occorre inoltre che sussistano anche le seguenti condizioni:
Quando non si applica
Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di
La modalità della richiesta danni
La richiesta danni dovrà essere inviata alla propria Compagnia di Assicurazione mediante raccomandata a.r., telegramma o telefax; la Sua polizza esclude la possibilità di invio telematico.
I contenuti della richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
Nel caso di richiesta incompleta l’assicuratore deve richiedere all’assicurato i dati mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta danni.
La risposta della Compagnia di Assicurazione
Se l’assicurato ha ragione in tutto o solo in parte e se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessarie, l’assicuratore deve formulare l’offerta per la definizione del sinistro entro:
o negli stessi termini di tempo comunicare gli specifici motivi di esclusione della procedura, che impediscono di formulare l’offerta di Risarcimento Diretto del danno.
Entro quando avviene il rimborso
Dopo la comunicazione della somma offerta, la Compagnia di Assicurazione deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.
Cosa fare in caso di disaccordo
In caso di disaccordo sull’entità del danno offerto o sui motivi della mancata offerta, l’assicurato può sempre fare valere i suoi diritti esercitando l’azione giudiziaria, che dovrà essere promossa nei confronti della propria Compagnia di Assicurazione.
Raccomandiamo di utilizzare sempre il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) fornito dal Suo assicuratore che, se debitamente compilato e sottoscritto da ambedue gli assicurati/conducenti, consente di abbreviare i tempi per ricevere dal Suo assicuratore l’offerta di risarcimento del danno, eventualmente anche tramite Periti Liquidatori.
Il danno del trasportato
La procedura di Risarcimento Diretto si può applicare anche se nell’incidente siano stati coinvolti dei trasportati.
Per i danni subiti dai trasportati, la loro richiesta di risarcimento va presentata sempre alla Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale il trasportato si trovava al momento dell’incidente.
Se non ricorrono le condizioni di applicazione del Risarcimento Diretto la richiesta danni dovrà essere formulata alla Compagnia di Assicurazione del responsabile del danno, secondo le modalità e le forme che indichiamo nel paragrafo “La Richiesta Danni al responsabile”.
Nel caso di sinistro in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento Diretto per ottenere dal responsabile il risarcimento in tempi certi dovrà attenersi alle disposizioni previste dall'art. n. 148 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e messa in mora ai sensi dell’art. n. 145 del Decreto legislativo n. 209/2005.
Tale normativa prevede che la richiesta di risarcimento danni debba essere inoltrata mediante lettera Raccomandata A.R. (come da fac-simile scaricabile in formato PDF - 18 KB) alla Compagnia di Assicurazione del civilmente responsabile, allegando sempre il modello di constatazione amichevole (modulo CAI ricevuto unitamente al contratto), compilato dall’interessato in tutte le parti necessarie per ricostruire l’incidente e identificare il responsabile.
Inviata la lettera deve essere messo a disposizione il mezzo (minimo per otto giorni lavorativi, successivi a quello del ricevimento da parte dell’assicuratore della richiesta di risarcimento).
Tale disponibilità non significa che non si possano iniziare le riparazioni se necessarie e urgenti.
L’assicuratore deve, entro 60 giorni, per i danni a cose (ridotti a 30 se il modulo CAI allegato è firmato dai due conducenti) ed entro 90 gg. per le lesioni personali o i casi mortali, provvedere ad inoltrare al danneggiato, o agli aventi diritto, una congrua offerta, o comunicare, nei medesimi termini i motivi per cui non ritiene di formulare una offerta.
Si ricorda che per i sinistri accaduti dal 1° gennaio 2006, il trasportato dovrà richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti alla Compagnia di Assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo al momento del sinistro.
Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.
Se invece l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello stato (l'equivalente dell'UCI italiano) il cui elenco è riportato sul retro della carta verde.
E' quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero.
L'assicurato, non appena accertato il furto o il tentativo di furto del veicolo, oppure il danneggiamento doloso dei veicolo, dovrà chiamare il numero verde 800.905.346 e presentare denuncia/querela all'Autorità competente dettagliando il più possibile i particolari relativi al veicolo sottratto, ai danni subiti, agli accessori sottratti, alle parti di carrozzeria e/o meccaniche interessate dal sinistro.
La Compagnia aderisce all'Accordo per la gestione dei sinistri catastrofali
Sintetizziamo di seguito i punti salienti:
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada interviene, nei limiti dei massimali minimi di legge, nei seguenti casi:
Nei casi 1 2 e 4 occorre inviare la richiesta di risarcimento alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, via Yser, 14 - 00198 Roma e all'Impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Nel caso 3, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.