Sinistro Auto

Conciliazione paritetica per le controversie r.c. Auto

Incontra Assicurazioni ha aderito all’accordo stipulato tra ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) e alcune importanti Associazioni dei Consumatori per una rapida risoluzione delle controversie in materia di risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli: la conciliazione paritetica è infatti un sistema semplice e rapido per risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. Auto senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

Quando si attiva la conciliazione paritetica

La conciliazione può essere attivata per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro.

Puoi attivare la conciliazione paritetica se:

  • hai presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non hai ricevuto risposta entro i termini di legge*,
    oppure
  • hai ricevuto un diniego di offerta,
    oppure
  • non hai accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa.

*Per il danno al veicolo e a cose:
- 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’impresa della richiesta di risarcimento, nel caso di presentazione della richiesta con allegato modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente (CAI) compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i conducenti.
- 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’impresa della richiesta di risarcimento (in assenza di modulo CAI a firma congiunta).

Per il danno alla persona:
- 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista, in particolare la certificazione medica da cui risulti possibile effettuare la valutazione delle conseguenze della lesione.

Inoltre:

  • non devi aver già incaricato altri soggetti a rappresentarti verso la Compagnia (ad esempio patrocinatori legali, società di infortunistica, etc.);
  • non devi aver già attivato la procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 2010;
  • nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto e della procedura di risarcimento del terzo trasportato, devi aver indirizzato la richiesta di risarcimento all’assicuratore tenuto alla gestione del danno (in base agli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private).

Come si attiva la conciliazione paritetica

Per accedere alla procedura, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (vedi elenco sotto riportato), che ti fornirà le informazioni necessarie e, qualora sussistano le condizioni previste dall’accordo, ti farà compilare e sottoscrivere uno specifico modulo per attivare la richiesta di conciliazione.
Tale procedura non comporta costi a tuo carico fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferirai il mandato.

Come funziona la conciliazione paritetica

Ricevuta la tua domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le tue ragioni e valuta la fondatezza della richiesta.

Se l’Associazione ritiene fondata la tua richiesta:

  • entra in contatto con noi;
  • viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un nostro rappresentante e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori.
    La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni;
  • in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo;
  • in caso di esito negativo, viene redatto un verbale di mancato accordo, che ti verrà tempestivamente comunicato.

Ti ricordiamo, infine, che maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sui siti delle Associazioni dei consumatori aderenti all’accordo qui di seguito riportati nonché sul sito dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici www.ania.it.


Elenco delle Associazioni dei consumatori

ACU www.associazioneacu.org
ADICONSUM www.adiconsum.it
ADOC www.adocnazionale.it
ALTROCONSUMO www.altroconsumo.it
ASSOUTENTI www.assoutenti.it
ASSOCONSUM www.asso-consum.it
CASA DEL CONSUMATORE www.casadelconsumatore.it
CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI www.centroconsumatori.it
CITTADINANZA ATTIVA www.cittadinanzattiva.it
CODACONS www.codacons.it
CODICI www.codici.org
CONFCONSUMATORI www.confconsumatori.com
FEDERCONSUMATORI www.federconsumatori.it
LEGA CONSUMATORI www.legaconsumatori.it
MOVIMENTO CONSUMATORI www.movimentoconsumatori.it
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO www.difesadelcittadino.it
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI www.consumatori.it

Nel caso di incidente stradale con la compilazione del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente, di seguito chiamato CAI, chiami immediatamente il numero verde 800.905.346 e segua le istruzioni dell'operatore sulle modalità di svolgimento della liquidazione dei danni.

Ricordiamo che per Legge ha l’obbligo di denunciare nel più breve tempo e nel modo più completo possibile al Suo assicuratore il sinistro che è occorso, anche a torto e indichiamo le modalità che dovrà seguire:

  • utilizzare il Modulo Blu (Constatazione amichevole di incidente), unico modello di denuncia previsto e riconosciuto ufficialmente dalla Legge (art. N. 143 Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) compilandolo con attenzione in ogni sua parte;
  • raccogliere e indicare le generalità di eventuali testimoni, di eventuali feriti, e di tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente;
  • segnalare gli eventuali interventi da parte delle Autorità (ad esempio Carabinieri, Polizia, ecc.) precisando le contravvenzioni eventualmente elevate, se conosciute;
  • inviare al proprio assicuratore le eventuali richieste danni, i documenti delle Autorità ed altre documentazioni che dovessero pervenire anche in tempi successivi.

Ricordi che la mancata presentazione della denuncia può comportare il diritto della Compagnia di Assicurazione di rivalersi in tutto o in parte nei Suoi confronti per il danno risarcito, qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio economico alla stessa Compagnia di Assicurazione.

Rispetto a tutte le informazioni richieste dal Modulo Blu (CAI) deve almeno riportare i seguenti dati essenziali:

  • le targhe dei due veicoli coinvolti
  • i nomi degli assicurati
  • i nomi delle Compagnie di Assicurazione
  • la descrizione delle modalità dell’incidente
  • la data dell’incidente
  • la firma dei due assicurati o dei conducenti

Per i sinistri accaduti dal 1 febbraio 2007 è in vigore la nuova Procedura di Risarcimento Diretto.

Cosa è il Risarcimento Diretto

Il Risarcimento Diretto è la nuova procedura di risarcimento assicurativo che dal 1 febbraio 2007, in caso di incidente stradale, consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. In pratica, l’assicurato danneggiato, non responsabile o parzialmente responsabile, dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, nei casi previsti delle Normative, alla propria Compagnia di Assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro. La propria Compagnia di Assicurazione, una volta accertata la sua totale o parziale ragione, gli risarcirà i danni subiti, nei limiti previsti dalle Normative.

Quando si applica

La procedura è rivolta agli assicurati di veicoli a motore identificati che siano venuti a collisione, compreso ciclomotori e quadricicli leggeri purchè dotati della nuova targatura ai sensi del D.P.R- n° 150 del 6/3/2006 in vigore dal 14 luglio 2006.

Occorre inoltre che sussistano anche le seguenti condizioni:

  • che il sinistro sia accaduto in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano),
  • che i veicoli siano immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano),
  • che i veicoli siano assicurati con Imprese italiane oppure con Imprese straniere che esercitano la RCA in regime di stabilimento (Art. n° 23 del Codice delle Assicurazioni) o di prestazioni di servizio (Art. 24 stesso Codice) e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto,
  • che non ci sia responsabilità di terzi alla determinazione del sinistro,
  • che le lesioni del conducente risultino contenute fino al 9% di invalidità permanente biologica.

Quando non si applica

Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di

  • incidente accaduto all’estero
  • incidente con più di due veicoli
  • danni gravi alla persona del conducente; in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona del conducente occorre rivolgersi alla Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile.

La modalità della richiesta danni

La richiesta danni dovrà essere inviata alla propria Compagnia di Assicurazione mediante raccomandata a.r., telegramma o telefax; la Sua polizza esclude la possibilità di invio telematico.

I contenuti della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:

  • per il danno a cose:
  • il nome degli assicurati,
  • le targhe dei due veicoli coinvolti,
  • la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazioni,
  • la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro,
  • le generalità di eventuali testimoni,
  • l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia,
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno (per non meno di otto giorni lavorativi consecutivi a far data dalla ricezione della richiesta danni),
  • per le lesioni personali del conducente, inoltre:
  • l’età, l’attività o il reddito del danneggiato,
  • l’entità delle lesioni subite,
  • la dichiarazione di cui all’Art. 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie,
  • l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,
  • l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista,

Nel caso di richiesta incompleta l’assicuratore deve richiedere all’assicurato i dati mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta danni.

La risposta della Compagnia di Assicurazione

Se l’assicurato ha ragione in tutto o solo in parte e se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessarie, l’assicuratore deve formulare l’offerta per la definizione del sinistro entro:

  • 60 giorni per danni a cose (ridotti a 30 giorni se il Modulo CAI allegato è a firma congiunta),
  • 90 giorni per le lesioni del conducente,

o negli stessi termini di tempo comunicare gli specifici motivi di esclusione della procedura, che impediscono di formulare l’offerta di Risarcimento Diretto del danno.

Entro quando avviene il rimborso

Dopo la comunicazione della somma offerta, la Compagnia di Assicurazione deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.

Cosa fare in caso di disaccordo

In caso di disaccordo sull’entità del danno offerto o sui motivi della mancata offerta, l’assicurato può sempre fare valere i suoi diritti esercitando l’azione giudiziaria, che dovrà essere promossa nei confronti della propria Compagnia di Assicurazione.

Raccomandiamo di utilizzare sempre il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) fornito dal Suo assicuratore che, se debitamente compilato e sottoscritto da ambedue gli assicurati/conducenti, consente di abbreviare i tempi per ricevere dal Suo assicuratore l’offerta di risarcimento del danno, eventualmente anche tramite Periti Liquidatori.

Il danno del trasportato

La procedura di Risarcimento Diretto si può applicare anche se nell’incidente siano stati coinvolti dei trasportati.

Per i danni subiti dai trasportati, la loro richiesta di risarcimento va presentata sempre alla Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale il trasportato si trovava al momento dell’incidente.

Se non ricorrono le condizioni di applicazione del Risarcimento Diretto la richiesta danni dovrà essere formulata alla Compagnia di Assicurazione del responsabile del danno, secondo le modalità e le forme che indichiamo nel paragrafo “La Richiesta Danni al responsabile”.

Risarcimento Diretto

Nel caso di sinistro in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento Diretto per ottenere dal responsabile il risarcimento in tempi certi dovrà attenersi alle disposizioni previste dall'art. n. 148 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e messa in mora ai sensi dell’art. n. 145 del Decreto legislativo n. 209/2005.

Tale normativa prevede che la richiesta di risarcimento danni debba essere inoltrata mediante lettera Raccomandata A.R. (come da fac-simile scaricabile in formato PDF - 18 KB) alla Compagnia di Assicurazione del civilmente responsabile, allegando sempre il modello di constatazione amichevole (modulo CAI ricevuto unitamente al contratto), compilato dall’interessato in tutte le parti necessarie per ricostruire l’incidente e identificare il responsabile.

Inviata la lettera deve essere messo a disposizione il mezzo (minimo per otto giorni lavorativi, successivi a quello del ricevimento da parte dell’assicuratore della richiesta di risarcimento).

Tale disponibilità non significa che non si possano iniziare le riparazioni se necessarie e urgenti.

L’assicuratore deve, entro 60 giorni, per i danni a cose (ridotti a 30 se il modulo CAI allegato è firmato dai due conducenti) ed entro 90 gg. per le lesioni personali o i casi mortali, provvedere ad inoltrare al danneggiato, o agli aventi diritto, una congrua offerta, o comunicare, nei medesimi termini i motivi per cui non ritiene di formulare una offerta.

Si ricorda che per i sinistri accaduti dal 1° gennaio 2006, il trasportato dovrà richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti alla Compagnia di Assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo al momento del sinistro.

Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.

Se invece l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello stato (l'equivalente dell'UCI italiano) il cui elenco è riportato sul retro della carta verde.

E' quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero.

L'assicurato, non appena accertato il furto o il tentativo di furto del veicolo, oppure il danneggiamento doloso dei veicolo, dovrà chiamare il numero verde 800.905.346 e presentare denuncia/querela all'Autorità competente dettagliando il più possibile i particolari relativi al veicolo sottratto, ai danni subiti, agli accessori sottratti, alle parti di carrozzeria e/o meccaniche interessate dal sinistro.



La Compagnia aderisce all'Accordo per la gestione dei sinistri catastrofali

Sintetizziamo di seguito i punti salienti:

  • l’Accordo è nato per dare una soluzione alle difficoltà che inevitabilmente insorgono nella liquidazione di quei maxi-incidenti dove la responsabilità dei singoli conducenti non risulta facilmente individuabile; l’accertamento e la considerazione del sinistro come catastrofale è rimessa alla “Commissione Sinistri Catastrofali” che delibera sull’operatività dell’accordo.
  • Secondo l’Accordo, le Imprese aderenti si impegnano a risarcire, fino a € 1.500.000,00 per ogni veicolo assicurato, i danni:
  • del proprio assicurato (lesioni del conducente, danni al veicolo e alle cose di lui trasportate), nella misura in cui non ne sia responsabile;
  • delle persone trasportate;
  • delle persone urtate dal veicolo assicurato, purchè non trasportate su altri veicoli a motore, a prescindere dalla responsabilità dell’assicurato, ma purchè tali danni non siano imputabili ai danneggiati stessi;


Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada interviene, nei limiti dei massimali minimi di legge, nei seguenti casi:

  • 1. sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone;
  • 2. sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di € 500, per i danni alle cose;
  • 3. sinistri causati da veicoli assicurati con Imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa";
  • 4. sinistri causati dal ladro alla guida, dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata a decorrere dal 1 gennaio 2006 all’Autorità competente, per danni a terzi (lesioni personali e danni a cose senza franchigia) e per danni ai trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale (lesioni personali e danni a cose).

Nei casi 1 2 e 4 occorre inviare la richiesta di risarcimento alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, via Yser, 14 - 00198 Roma e all'Impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Nel caso 3, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.